In molti ci hanno scritto e chiamato per avere chiarimenti in merito alla possibilità di vendere on Line, per telefono o con altro sistema, con consegne al domicilio, bene le faq ministeriali pubblicate in questi giorni hanno chiarito quanto già da tempo affermavo cioè che i nostri commercianti al pari dei colossi come Amazon, Zara, Decathlon ecc, possono continuare a vendere i propri prodotti, utilizzando strumenti smart, vendite on Line oppure tramite telefono, ovviamente senza aprire i negozi al pubblico.
Vorrei chiarire anche che l’articolo 106 del Testo Unico Regionale in materia di commercio, al comma 7bis, afferma come le attività di vendita tramite sistemi di cui sopra, essendo accessorie rispetto all’attività principale, non necessitano di scia apposita od ulteriore.
Quindi alla domanda "I nostri commercianti che hanno magazzini pieni possono vendere tramite gli strumenti meno tradizionali, on Line o telefonicamente?" la risposta è affermativa.
La tesi interpretativa è stata meglio spiegata anche nelle Faq Governative del 28 e 31 marzo.
Queste faq di fatto chiariscono come sia possibile svolgere tali tipi di vendite e le relative consegne purché siano rispettate le indicazioni sanitarie ministeriali.
I colossi non si sono mai fermati, mentre il piccolo commercio, causa la poca chiarezza delle norme, da subito ha spento i motori, anche per paura di violare regole e norme, d’altronde il negozio tradizionale ha una sede conosciuta, un nome e un cognome, i colossi delle vendite on Line NO.
Il Governo arriva tardi ma finalmente si fa un po’ di chiarezza.
In ultimo un doveroso un chiarimento bar e ristoranti possono consegnare anche colazioni, non esiste un divieto in tal senso purché rispettate le prescrizioni di sicurezza.
FAQ
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).
Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?
Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?
Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto.
Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Lorenzo Brogi
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