domenica 9 aprile 2017

La responsabilità Sanitaria con obbligo di accordo in Conciliazione o Mediazione



Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, della Legge 24/2017, prende  il via, la riforma sulla responsabilità dei medici nei confronti dei pazienti, che hanno subito un danno per errore o imperizia del medico stesso.  La riforma che è entrata  in vigore dal 1 di aprile, prevede che le strutture pubbliche e private (Ospedali) , rispondono a titolo di responsabilità contrattuale dei danni ai pazienti. Lo stesso per gli operatori sanitari che stipulano contratti direttamente con i pazienti, (esempio, medico dentista e il suo cliente). Il paziente ha dieci anni per agire in giudizio e l'onere della prova liberatoria grava sul convenuto I medici, che lavorano in una azienda pubblica o privata, il libero professionista in intramoenia, il medico convenzionato con il Ssn, rispondono per responsabilità extracontrattuale. La prescrizione è di cinque anni ed è il paziente a dover provare l'errore e il nesso causale. Nell'ottica dell'obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie, le strutture pubbliche e private, entro sette giorni dalla richiesta, devono fornire agli interessati, che ne hanno diritto, la documentazione sanitaria disponibile, relativa alla vicenda clinica che ha coinvolto il paziente. Il 1 aprile sono  entrati in vigore, anche gli obblighi di comunicazione a carico delle strutture sanitarie e dell'assicuratore, che devono avvisare il medico dell'avvio di una diatriba su una vicenda clinica che lo riguarda. La comunicazione ha tempi molto brevi a pena della perdita per l'azienda o l'assicuratore del diritto di agire contro il medico per rivalsa, se dovessero emergere dei suoi profili di coinvolgimento per dolo o colpa grave.  Prima di avviare una causa, l'art. 8 della legge 24/2017, rende obbligatorio, il tentativo di conciliazione giudiziale con lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo, dove il giudice affida la consulenza tecnica e la perizia ad un medico specializzato in medicina legale e a  uno o più medici specialisti nella disciplina oggetto della causa, al fine di  valutare i profili di responsabilità e di danno, invitando le parti ad una conciliazione.
Resta valida la possibilità alternativa della Mediazione: tentare di trovare un accordo di fronte ad un organismo di mediazione (Camera di Commercio della Spezia o altri organismi esistenti nel nostro territorio), soddisfa la condizione di procedibilità in giudizio della domanda di risarcimento del danno.

Mario Bonelli Dottore Commercialista, mediatore accreditato presso la Camera di Commercio della Spezia e Lucca.   

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